Amministratore di Sostegno

Amministratore di Sostegno

Che cos’è l’amministrazione di sostegno?

L’amministratore di sostegno è stato creato con l’introduzione della Legge n. 6 del 9/01/2004 come misura di protezione delle persone che per età o per disabilità fisiche o psichiche si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

L’ amministrazione di sostegno è un istituto che mira a proteggere, assistere, sostenere e rappresentare, persone in condizione di fragilità. Potenziali beneficiari dell’amministrazione di sostegno possono essere le persone affette da patologia psichica, i portatori di handicap gravi o lievi, gli anziani affetti da Morbo di Alzheimer o altre malattie invalidanti, le persone affette da ludopatie o dipendenze da alcool o da droghe.

L’ amministrazione di sostegno, si caratterizza per essere uno strumento flessibile e personalizzabile in base al caso specifico, si garantisce il giusto equilibrio tra la tutela ed il rispetto dei diritti della persona, assicurando la protezione giuridica solo per gli atti strettamente necessari e riconoscendo, per gli altri, piena libertà di agire al soggetto coinvolto.

Come viene nominato l’Amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno e’ nominato dal Giudice Tutelare ed e’ scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito, secondo requisiti di idoneita’ ritenuti dallo stesso Giudice.

Puo’ essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Qualora tale scelta non sia possibile, l’amministratore e’ nominato tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario ed è solitamente un esperto e competente del settore.

In alcuni casi specifici, ad esempio quando vi sia conflitto tra i parenti del beneficiario, o quando i compiti assegnati all’ amministratore di sostegno richiedano competenze tecniche specifiche, può essere nominata una persona estranea alla famiglia, scelta tra professionisti (avvocati, notai, commercialisti) di fiducia del giudice e di provata esperienza.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non viene privato della capacità di agire, ma viene affiancato dall’amministratore di sostegno, mantenendo la capacità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana (andare a prendere il giornale, fare la spesa, effettuare piccoli acquisti) e tutte le attività che non sono espressamente demandate dal Giudice Tutelare all’amministratore di sostegno.

Esso, infatti, agisce affiancando il beneficiario oppure, qualora il Giudice Tutelare lo preveda, sostituendosi ad esso soltanto limitatamente ai compiti che gli sono espressamente attribuiti nel provvedimento con cui viene nominato.

 

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